AssoAmbiente

Circolari

185/2013/LE

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni (v. circolari n 150/2013 e n. 183/2013) per segnalare che sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013 è stato pubblicata la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del DL n. 101/2013 recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.»..

A riguardo segnaliamo che il provvedimento riporta, all’art. 11, le disposizioni sulla razionalizzare del sistema di controllo della tracciabilità deirifiuti (SISTRI). Sullo specifico argomento le principali novità rispetto al decreto legge, riguardano:

-   la ricomprensione tra coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri:

·   dei vettori esteri che operano sul territorio nazionale e trasportano rifiuti speciali (pericolosi);
·   di enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi (fatto salvo, per quanto riguarda le attività riferite ai rifiuti urbani, quanto sotto stabilito in relazione alle modalità ed alla tempistica per l’applicazione dell’obbligo in questione);
·   dei nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
·   in caso di trasporto intermodale, dei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Al riguardo la Legge specifica che entro sessanta giorni, con decreto saranno definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

-   la possibilità, per gli intermediari ed i commercianti dei rifiuti non soggetti all’obbligo, di aderire su base volontaria;

-   il chiarimento che la partenza del Sistri al ottobre riguarda i soli rifiuti speciali pericolosi. In particolare viene specificato che essa coinvolge:

·   gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti speciali all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
·   gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori così come sopra definiti dal Legislatore.

-   l’attivazione di una fase di sperimentazione, da stabilire con decreto da emanarsi entro 60 gg, per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014:

·   agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
·   agli enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”.  

-   il prolungamento a 10 mesi (fino al 1° agosto 2014) del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 205/10. Durante detto periodo, specifica il Legislatore, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. n. 152/06 e smi non si applicano. In caso di violazioni verranno invece comminate quelle correlate alla mancata osservanza degli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06, nel testo appunto previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/10.

Resta fermo che per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania il SISTRI si applicherà dal 3 marzo 2014, salvo eventuale proroga non superiore a sei mesi da effettuarsi con decreto del MATTM per rendere operative le semplificazioni.

Segnaliamo che, nell’ambito del comma 11, viene riportata erroneamente, si pensa per un refuso, una disposizione che si riferisce ancora a tempistiche di violazione non più attuali in quanto il Legislatore con il comma 3-bis di cui sopra ha spostato il termine di decorrenza delle stesse a partire dal 1 agosto p.v..

L’articolo 11 del testo di Legge prosegue apportando una serie di modifiche all’art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 nel testo modificato dal D. Lgs. n. 205/10  (in vigore dopo il 1 agosto 2014 sulla base di quanto disposto dallo stesso art. 3-bis), che prevedono:

·   una differente individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta del registro;
·   una differente tempistica delle annotazioni da parte dei vari soggetti tenuti.

In considerazione del fatto che già alcune aziende associate ci hanno segnalato forti criticità nella differente formulazione operata dal Legislatore sull’art. 190 di cui sopra, in particolare quella relativa alle tempistiche di annotazione per i commercianti e gli intermediari che sembrerebbero non attuabili, attendiamo Vostre proposte di modifica al fine di poter predisporre un documento associativo con opportune proposte di intervento da presentare a livello governativo.

Nel rinviare ai contenuti dello stralcio del D.L. 101/2013, relativo all’art. 11, così come convertito dalla Legge 125/2013, in allegato alla presente (v. allegato), per un ulteriore approfondimento, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

» 31.10.2013
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