AssoAmbiente

Circolari

034/2014/PE

Sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

Il provvedimento interviene, tra l’altro, su disposizioni inerenti gli incentivi alle rinnovabili e all’autoimprenditorialità – ampliando peraltro il campo di applicazione del DLgs 185/2000 anche all’erogazione dei servizi – sulleriqualificazione produttiva di aree di crisi industriale, sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale, sul credito per la PMI, sul lavoro sommerso e sulla digitalizzazione e connettività delle imprese (introdotti voucher da 10mila euro).

In particolare, tra i possibili articoli di interesse per il settore, segnaliamo:

·      Art. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale):

Sul fronte energetico viene lanciata la rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili con l’introduzione della possibilità di riduzione volontaria degli incentivi in cambio di un allungamento del periodo incentivato. Nello specifico, i produttori di energia elettrica da FER, titolari di impianti incentivati con CV, tariffe omnicomprensive o tariffe premio, possono:

a.      continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b.      optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con prossimo decreto del MiSE di concerto con il MATTM, con parere dell'AEEG, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. Il decreto dovrà prevedere inoltre il periodo residuo di incentivazione, che comunque non potrà scadere prima del 31 dicembre 2014 e dovrà essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

Dalla possibile rimodulazione sono esclusi gli impianti CIP6 e i nuovi impianti incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

Il provvedimento dispone inoltre che dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'AEEG ai fini dell'applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del DLgs 387/2003, e dell'art. 1, comma 41, della legge 239/2004, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw.

 

·         Art. 4 (Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste)

In materia ambientale, il decreto interviene con la modifica della disciplina  riportata all’art. 252-bis del Dlgs 152/2006 (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) e l’introduzione della stipula da parte del MATTM e del MiSE di accordi di programma “con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati” per la bonifica di siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 426/1998. Tra i soggetti interessati la norma include i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2 del D.Lgs 152/06, sono pertanto esclusi da tale definizione i soggetti responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti.

La sottoscrizione degli accordi prevede benefici in materia di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali. Le misure di sostegno economico previste per i soggetti responsabili dell’inquinamento, che stipulano gli accordi programma, non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, bonifica e riparazione.

·      Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)

Il provvedimento dispone che per il 2014 le imprese in credito con la P.A. potranno compensare i debiti maturati con l'agente di riscossione. Sarà un prossimo decreto del MEF, di concerto con il MiSE a stabilire le modalità, rispetto gli equilibri di finanza pubblica.

Si rinvia al testo del coordinato del decreto-legge in parola, riportata in allegato alla presente (v. allegato), per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti

» 25.02.2014
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