AssoAmbiente

Circolari

040/2014/PE

Sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”.

Il Comunicato riporta che ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell' art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012 […] per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e' pari allo 0,25 per cento”.

Si dimezza pertanto, rispetto all’ultimo semestre 2013, il tasso di riferimento da adottare nel caso si realizzino i presupposti per l'applicazione della "mora legale" sui pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dal D.Lgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con il recepimento della direttiva 2012/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In merito al recepimento della direttiva europea ricordiamo la differenziazione tra gli interessi moratori - che possono essere fissati anche ad un tasso "libero", ovvero concordato tra i soggetti della transazione - e gli interessi legali di mora, ovvero quelli che scattano ope legis, a un tasso pari a quello di riferimento, di cui alla presente comunicazione, maggiorato di otto punti percentuali.

Cordiali saluti

» 05.03.2014

Recenti

17 Marzo 2025
2025/112/SA-ARE/TO
Sentenza TAR Brescia - Affidamento servizio rifiuti, lotto unico va adeguamento motivato
Leggi di +
17 Marzo 2025
2025/111/SA-ARE/TO
Bonus sociale TARI – pubblicato il Regolamento
Leggi di +
17 Marzo 2025
2025/110/SAEC-FIN/FA
Aiuti di Stato per l’attuazione del Clean Industrial Deal – Commissione UE apre consultazione su nuovo atto
Leggi di +
17 Marzo 2025
2025/109/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI - Delibera n. 1/2025 su nuovi criteri esonero verifiche RT e Delibera n. 2/2025 su nuova disciplina controlli a campione
Leggi di +
17 Marzo 2025
2025/108/SAEC-ENE/PE
Decreto FER X transitorio anche per biometano da fanghi - in vigore fino al 31 dicembre 2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL