AssoAmbiente

Circolari

114/2014/PE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione associativa (v. circolare n. 103 del 26 giugno 2014) per informare che sulla G.U. n. 162 del 15 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto 27 giugno 2014  del MEF recante Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 37 del D.L. 66/2014, fissa la misura massima dello sconto applicabile sulle operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati di parte corrente verso la P.A. a banche e intermediari finanziari. In particolare, il decreto stabilisce che, anche in considerazione del fatto che le operazioni sono assistite dalla garanzia di Stato:

  • per operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati fino a 50.000 euro, il tasso massimo  di sconto è pari all’1,90% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere;
  • qualora l'importo complessivo dell'operazione di cessione superi i 50.000 euro, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.

Per le operazioni di ridefinizione - che devono prevedere il rimborso del debito sin dal primo anno e possono essere realizzate dalle P.A. con le banche (fino a 5 anni) o con CDP, società di cartolarizzazione e istituzioni finanziarie europee e internazionali (15 anni) - il tasso di interesse praticabile non può essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione del MEF ai sensi dell'art. 45, comma 32, della Legge 448/98 (in allegato alla presente), “per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di pari durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette operazioni”. Per le operazioni di cessione e ridefinizione sopra richiamate potranno essere definite apposite convenzioni quadro con MEF, ABI e CDP e istituzioni finanziarie europee e internazionali.

Il decreto infine disciplina il funzionamento del fondo di garanzia istituito dal DL 66/2014 per assicurare il pagamento dei debiti ceduti (art. 37,  comma 4).

Ricordiamo a riguardo che sono assistiti dalla garanzia dello Stato, dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione, i crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013, che:

  • siano già certificati alla data di entrata in vigore del DL 66/2014 (24 aprile 2014);
  • per i quali i soggetti creditori richiedano la certificazione, tramite la piattaforma elettronica MEF per il rilascio delle certificazioni entro il 23 agosto 2014.

Si sottolinea pertanto la necessità che le imprese interessate, che non abbiano già richiesto la certificazione, si attivino al più presto e ne facciano domanda tramite la piattaforma del MEF entro tale data, in modo da poter beneficiare, qualora decidessero di cedere il proprio credito al sistema finanziario, della suddetta garanzia dello Stato e dei conseguenti effetti in termini di tasso massimo di sconto.

La certificazione, con la data di pagamento, dovrà essere rilasciata dalle P.A. debitrice (o negata in base a motivazioni puntuali) entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Le certificazioni già rilasciate senza indicazione di data dovranno essere integrate dalla P.A. utilizzando la piattaforma elettronica del MEF.

Per gli eventuali nuovi crediti registrati dal 1 gennaio 2014, si ricorda infine che l’art. 27 del DL 66/2014, così come convertito con Legge 89/2014, prevede la possibilità per le imprese di caricare sulla piattaforma elettronica del MEF, le fatture relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Per dettagli circa le modalità  di utilizzo della piattaforma e di richiesta della certificazione si rimanda al sito web http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml che contiene informazioni e guide per consentire alle imprese di operare sul sistema.

Rimandiamo al decreto in parola, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti e, nel rimanere a disposizione per ogni esigenza al riguardo, salutiamo cordialmente.

» 17.07.2014
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