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Circolari

177/2014/LE

Facciamo seguito alle nostre ultime circolari in materia di Albo, per segnalare che il Comitato Nazionale, in attuazione delle disposizioni regolamentari contenute nel DM n. 120/14 (v. circolare associativa n. 127/2014), ha emanato i seguenti provvedimenti:

1)    Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014, con la quale viene approvato il foglio notizie  per l'iscrizione con procedura ordinaria (cat. 1, 4 e 5) dei trattori stradali.

Con tale disposizione viene dato seguito a quanto previsto dall’art. 15, comma 2, lettera c), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l'altro, da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di mezzi utilizzati.

2)    Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014contenente chiarimenti sull'applicazione del regolamento dell'Albo in ordine ai requisiti soggettivi, alla comunicazione con atto notorio di variazione del parco mezzi, alle comunicazioni relative alla variazione di sede legale ed ai provvedimenti  disciplinari relativi al mancato versamento dei diritti annuali.

In particolare sui requisiti soggettivi chiarisce che “in presenza di condanna ostativa all’iscrizione, ma munita del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Sezione dovrà procedere all’iscrizione al fine di non incorrere in un probabile contenzioso che rilevi il contrasto tra le diposizioni recate dalla norma regolamentare (art. 10, comma 2, lettera b, D.M. 120/2014) e quelle contenute nella norma di legge di riferimento (art. 166 del codice penale) ove prevarrebbe la norma gerarchicamente di rango superiore, che non condiziona l'effetto della sospensione all'accertamento dell'avvenuta estinzione del reato”.

Per quanto riguarda invece la variazione della sede legale di cui all’art. 18, comma 4, DM 120/14, dal momento chela variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese, il Comitato nazionale ha ritenuto che la notizia del trasferimento in esame, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della suddetta domanda di variazione dell'iscrizione”.

In relazione ai provvedimenti disciplinari viene invece tra l’altro chiarito che il Comitato nazionale deve valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso. Pertanto, il provvedimento, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione che dovranno essere motivate in modo chiaro ed esaustivo, potrà riguardare tutte le categorie d’iscrizione di un’impresa o solo alcune di esse”.

Nel rinviare ai provvedimenti richiamati, in allegato alla presente, per maggiori dettagli e approfondimenti, rimaniamo a disposizioni per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 22.12.2014
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