AssoAmbiente

Circolari

066/2016/LE

Come previsto dalla normativa vigente (art. 7 comma 3 del DM 52/11) entro il 30 aprile 2016 gli operatori iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiutiSistridevono versare il contributo annuale di iscrizione.

Come anticipato nella nostra ultima circolare associativa sull’argomento (cfr. n. 034/2016) segnaliamo che le sanzioni per omissione dell’iscrizione o del pagamento del contributo Sistri (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi - art. 260 bis, comma 1 e 2) sono dimezzate e che tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

Cogliamo l’occasione per ricordare che invece sino al 31 dicembre 2016, pur vigendo il doppio binario (registrazione sia su sistri che su registri carico/scarico rifiuti e FIR ), non si applicano le sanzioni connesse all’operatività del SISTRI (artt. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs 152/2006 e smi) mentre continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010), nonché le relative sanzioni.

Le modalità per il corretto pagamento del contributo SISTRI  sono riportate sul sito ufficiale del SISTRI al seguente link: http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59.

Ricordiamo altresì che dopo aver effettuato il pagamento è necessario comunicarlo telematicamente nell’area “Gestione Azienda” nella sezione “Pagamenti” cliccando su “Inserisci pagamento” e compilando i vari campi con i dati del pagamento (importo, data, CRO/TRN, etc..), associando la pratica alla causale “RINNOVO 2016” e allegando la copia del bonifico/bollettino preventivamente scannerizzato.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per eventuali ulteriori aggiornamenti, anche in relazione al preannunciato decreto in corso di definizione presso il MATTM in materia, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 22.04.2016

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