AssoAmbiente

Circolari

115/2019/MI

Si segnala l’allegato provvedimento, emesso dal “Garante della Privacy” in relazione all’utilizzo di braccialetti in dotazione ai dipendenti di un’impresa appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, aventi la finalità di tracciare costantemente la collocazione sul territorio dei cestini, come previsto dal capitolato speciale di appalto.

Utilizzo di dispositivi che è stato comunque oggetto di un accordo sindacale tra l’azienda e la RSU, contenente tra l’altro anche il divieto di utilizzo a fini disciplinari dei dati acquisiti con tale strumento.

Il Garante della Privacy ha quindi avviato d’ufficio una propria indagine, per quelle che sono evidentemente le proprie competenze, formulando, ad esito di tale istruttoria, le seguenti osservazioni, così sintetizzabili:

  • il sistema adottato, pur riferendosi ciascun dispositivo ad una zona di spazzamento e non al singolo lavoratore che effettua il servizio, consente agevolmente di identificare il lavoratore ed attribuirne l’attività svolta con un banale incrocio di dati;
  • pur se richiesto dalla stazione appaltante come servizio aggiuntivo ai fini di una verifica della qualità dei servizi resi, il contenuto delle clausole contrattuali non può mai porsi in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Conseguentemente, il Garante ha prescritto all’azienda interessata e responsabile del trattamento di limitare la memorizzazione dei dati raccolti ai tempi strettamente necessari per le finalità perseguite, e, per altro verso, di adottare dispositivi non lesivi della dignità del lavoratore, anche “esteticamente”.

Ha inoltre sottolineato la necessità di aggiornare l’informativa da fornire ai dipendenti ed ha prescritto all’impresa l’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati alla luce delle caratteristiche del dispositivo tecnologico utilizzato.

In base a tali elementi, il Garante non ha emesso alcun provvedimento, fermo rimanendo l’obbligo per l’impresa di ottemperare alle valutazioni formulate.

» 06.05.2019
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