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2025/113/SAEC-NOT/CS

Lo scorso 11 marzo il MASE ha avviato una consultazione pubblica – che terminerà il prossimo 10 aprile 2025 - sullo schema di regolamento recante i criteri da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti a base di gesso. Tale provvedimento, redatto ai sensi di quanto previsto all'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, individua le modalità con cui, attraverso un'operazione di recupero, alcuni rifiuti a base di gesso cessano di essere tali diventando un prodotto libero di essere immesso sul mercato.

Lo schema di provvedimento indica quali sono i rifiuti ammissibili al recupero, le verifiche da svolgere sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione minimo e il deposito presso il produttore e le caratteristiche di qualità del prodotto in uscita. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 in relazione a limiti quantitativi, valori limite per le emissioni e norme tecniche.

Rispetto ai rifiuti ammissibili lo schema di regolamento ne individua tre tipologie:

  1. rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione (codice EER 17.08.02);
  2. rifiuti da stampi a base di gesso (codice EER 10.12.06);
  3. rifiuti derivanti dalla produzione di manufatti in gesso (codice EER 10.13.99).

Rispetto invece ai requisiti dei prodotti in uscita dal processo di trattamento, viene previsto che per ogni lotto di gesso recuperato prodotto vada garantito il rispetto di parametri specifici (riportati nelle tabelle dell'allegato 1) che variano a seconda degli scopi, di cui all’articolo 4, a cui sono destinati i lotti di gesso recuperato prodotto. Gli utilizzi previsti nel regolamento per il "gesso recuperato" sono: impieghi del gesso nell'industria delle lastre di gesso, leganti, intonaci a base di gesso, elementi di gesso per controsoffitti e blocchi di gesso in sostituzione del gesso naturale; utilizzi nell'industria del cemento in sostituzione del gesso naturale; assorbente industriale in sostituzione del gesso naturale. 

L'allegato 2 elenca invece le norme tecniche a cui fare riferimento nel caso delle procedure di campionamento e per garantire il rispetto degli scopi specifici per cui prodotto dovrà essere impiegato.

Come per gli altri decreti EoW nazionali, viene previsto che l’attestazione del rispetto dei criteri EoW dei vari lotti vada certificato dal produttore attraverso la compilazione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3.

Nel rimandare allo schema di Regolamento allegato, invitiamo quanti interessati a inviare contributi al Dott. Cesaretti (d.cesaretti@fise.org) entro il prossimo 31 marzo 2025 al fine di poter definire una risposta associativa da inviare in tempi utili al MASE, anche in considerazione del lavoro già avviato in ambito ANPAR. 

» 17.03.2025
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