AssoAmbiente

Circolari

p70867LE

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare del 23/9/2011 n. 532 per informare che con la Circolare in oggetto, riportata in allegato alla presente, l’Albo ha fornito ulteriori indicazioni per quei soggetti, commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi (cat. 8 dell'Albo), tenuti all'applicazione del DM 20 giugno 2011, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato.

In particolare la Circolare in parola chiarisce che:

  • restano valide ed efficaci le fideiussioni prestate con le modalità e gli importi di cui al DM 8/10/’96 e s.m.i. alla data di entrata in vigore del DM 20/6/11 (che è il 22 settembre scorso) e già accettate dalla Sezione regionale;
  • le imprese che hanno prestato la fideiussione ai sensi della precedente normativa e la stessa non è stata ancora accolta dalla Sezione regionale devono presentareapposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal DM 20/6/2011 o una nuova fideiussione ai sensi di tale decreto” solo se l’importo garantito è inferiore a quello previsto per la medesima classe d’iscrizione, dal DM 20/6/11, altrimenti non vi è la necessità di alcun adeguamento.

Nel rinviare ai contenuti della Circolare allegata per ogni approfondimento, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

» 30.09.2011
Documenti allegati

Recenti

19 Dicembre 2022
2022/316/SAEC-NOT/TO
Approvato in via preliminare il nuovo Codice dei Contratti pubblici
Leggi di +
19 Dicembre 2022
2022/315/SAEC-NOT/TO
Approvata la disciplina di riordino dei Servizi Pubblici Locali
Leggi di +
16 Dicembre 2022
2022/314/SAEC-NOT/LE
Risposta MASE ad interpello sui rifiuti cimiteriali
Leggi di +
16 Dicembre 2022
2022/313/SAEC-GIU/LE
Sentenza CdS n. 10609/2022 su partecipazione Conferenza Servizi AIA
Leggi di +
14 Dicembre 2022
2022/312/SAEC-EUR/CS
Revisione Regolamento su movimentazione rifiuti - Relazione Commissione ENVI Parlamento
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL