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Circolari

042/2018/TO

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 febbraio 2018, n. 734 che interviene in materia di appalti pubblici con riferimento alla distinzione tra i servizi di raccolta/trasporto rifiuti da un lato e i servizi recupero/smaltimento rifiuti dall’altro.

Nella sentenza si chiarisce che sussiste una netta linea di separazione tra le due attività, per cui i presupposti dell’una non possono essere posti dalla stazione appaltante come presupposti dell’altra. Ne consegue l’illegittimità di una clausola del bando che nel considerare le predette attività in forma unitaria subordini entrambe al possesso di un medesimo requisito.

Tra i diversi aspetti analizzati nella sentenza - che fondano la decisione - di particolare importanza sono i riferimenti alla diversità, sul piano tecnico e giuridico-normativo, tra chi opera nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti e chi opera nel settore del recupero e smaltimento; differenze avvalorate in primis dalla disciplina dei diversi titoli abilitativi: mentre per la raccolta e il trasporto è richiesta l’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali, per il recupero e lo smaltimento è necessario che il titolare sia munito di autorizzazione del proprio impianto.

Seguendo tale direttrice - che pone un decisivo distinguo - il Consiglio di Stato critica la prospettiva dei giudici di primo grado, i quali, sulla scorta di una articolata e complessiva ricostruzione dei contenuti prescrittivi della lex specialis di gara, avevano ritenuto per un verso, che la prestazione identificata come principale (carico, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti) dovesse ritenersi infrazionabile e, per altro e consequenziale verso, che fosse necessario il possesso in capo alla mandataria del raggruppamento di imprese partecipanti di tutti requisiti per la stessa richiesti (nonostante la mandataria avesse dichiarato di voler svolgere solo parte della complessiva attività).

La sentenza offre un importante contributo al dibattito relativo alla complessa attività di gestione dei rifiuti, al frazionamento dei singoli segmenti di cui si compone ed alla predisposizione dei bandi di gara da parte di amministrazioni locali che spesso considerano il servizio di gestione integrata dei rifiuti come unitario e indivisibile sebbene in contrasto con principi presenti nella normativa sugli appalti, quali quello del favor partecipationis e della opportunità, qualora possibile, della suddivisione dell’appalto in lotto prestazionali.

Ebbene, proprio perché la concorrenzialità nell’aggiudicazione - quale principio di matrice europea - trova la sua estrinsecazione nel principio di massima partecipazione alla gara (favor partecipationis), quest’ultimo, ribadiscono i giudici, si pone come parametro fondamentale dell’intero impianto normativo; ne deriva che, fintanto sia economicamente sostenibile, maggiore è la parcellizzazione dell’oggetto di gara minore risulta essere il perimetro del segmento della filiera attinente al singolo lotto, con conseguente aumento del bacino dei partecipanti in virtù di meno stringenti requisiti di partecipazione.

Nel rimandare alla sentenza in oggetto – allegata alla presente - restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e approfondimento.

» 21.02.2018
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