AssoAmbiente

Circolari

p63631CI

Si trasmette in allegato la recente decisione del TAR Campania Napoli, 26/11/2008 n. 19678, relativa alla rilevanza delle tabelle FISE (nella fattispecie riferendosi al settore Assoambiente) in sede di valutazione di congruità del costo del lavoro esposto in offerta.

Il TAR, richiamando propria precedente decisione (TAR Campania Napoli I Sezione 15 marzo 2007 n. 2201) ribadisce che “mentre i valori tabellari del CCNL rappresentano un costo del lavoro che tiene conto solo di voci ed elementi inerenti la retribuzione, oltre che di eventi fisiologici ed ordinari incidenti sulla complessiva entità della prestazione lavorativa, le tabelle FISE considerano ai fini del calcolo anche vicende di carattere non necessario, ma comunque per l’impresa incidenti sul costo del lavoro, quali permessi sindacali, assenze per malattia; d’altronde, mentre il CCNL ha come obiettivo la salvaguardia dei livelli minimi retributivi nell’esclusivo interesse dei lavoratori, le tabelle FISE sono volte a monitorare ed a valutare l’incidenza media del costo del lavoro per l’impresa, tenendo conto, oltre che del costo contrattualmente stabilito, anche di vicende ulteriori, frequentemente ricorrenti, che tendono ad aumentarne l’incidenza rispetto alla produttività aziendale. Di qui, mentre i limiti dalla contrattazione collettiva assumono connotati di assoluta rigidità, le tabelle FISE contengono valori di riferimento più elastici, in quanto indicativi di costi per la manodopera comprensivi di variabili suscettibili di aumentarne l’incidenza, ma in ogni caso superabili nella loro portata generale nel caso concreto da un’impresa che riuscisse a dimostrare di poter sostenere costi inferiori, seppur non oltre il limite invalicabile posto dalla contrattazione collettiva”.

Il TAR pertanto afferma che l’organo di gara ben può assumere come parametro di riferimento, oltre ai valori inderogabili della contrattazione collettiva in funzione di tutela dei lavoratori, anche quelli riportati nelle tabelle FISE, dovendo nel caso di scostamenti non particolarmente significativi, approfondire l’indagine conoscitiva e verificare l’effettiva sostenibilità dei costi per la manodopera indicati nell’offerta; nella fattispecie, considerato lo scostamento significativo, il TAR ha valutato positivamente la decisione della stazione appaltante di escludere l'offerta in quanto incongrua.

In altri termini, nel caso di scostamenti non particolarmente significativi rispetto alle tabelle FISE, la S.A. deve verificare l'offerta, chiedendo giustificazioni; nel caso di scostamenti significativi, l'offerta può essere ritenuta anomala a prescindere da “ulteriori controdeduzioni… non necessarie ai fini della determinazione finale”.

Per approfondimenti sul tema: dott. Giuseppe Gherardelli – g.gherardelli@fise.org

Restando a disposizione, si inviano i migliori saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 05.12.2008
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